Consulenza tecnica

 Consulenza Start ups

Start Up Innovative: Consulenza e Assistenza

Assistenza nel planning fiscale finalizzato al conseguimento di tutte quelle agevolazioni, benefici ed incentivi fiscali previsti in materia dal relativo quadro normativo di riferimento.

A norma dell’art. 25 del citato Decreto Legge n. 179/12 l’impresa start-up innovativa è una “[…] società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia […], le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato […]”.

La “start-up innovativa” può, dunque, assumere, per legge, la forma giuridica della società di capitali, ovvero:

  • società per azioni (S.p.A.);
  • società in accomandita per azioni (S.a.p.A.);
  • società a responsabilità limitata (S.r.l.), anche nelle forme della s.r.l. semplificata o s.r.l. ad 1 euro;
  • ovvero, la forma giuridica di società cooperativa.
    (sempre a condizione che “le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato”).

Start Up Innovative: Requisiti Formali

I requisiti formali e sostanziali della start-up “innovativa” sono quelli dettati dal complessivo quadro normativo di riferimento in materia (D.L. 179/12 in combinato disposto con il D.L. 76/13, convertito dalla Legge n. 99/2013), in particolare:

  • costituzione e svolgimento dell’attività d’impresa da non più di quattro anni (48 mesi);
  • residenza, ovvero sede principale dei propri affari ed interessi, in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, a condizione che vi sia comunque una sede produttiva od una filiale in Italia;
  • oggetto sociale “esclusivo” o, comunque, “prevalente”, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di servizi e/o prodotti innovativi ad alto valore tecnologico;
  • valore complessivo della produzione annua della start-up innovativa, così come approvato in bilancio, non superiore, a decorrere dal secondo anno di esercizio, a 5 milioni di euro;
  • l’impresa non deve distribuire, né aver distribuito, utili;
  • società non proveniente da fusione o scissione societaria, né altrimenti da cessione d’azienda o di ramo di azienda;
  • obbligo per i soci, persone fisiche, di detenere, al momento della costituzione della start-up e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote e/o azioni (precedentemente, i soci di maggioranza dovevano essere sempre, e non solo per i primi due anni, persone fisiche).

Start Up Innovative: Requisiti Sostanziali

L’attività d’impresa esercitata sotto forma di start-up “innovativa” deve, infine, possedere almeno uno dei seguenti requisiti sostanziali:

  • le spese sostenute dalla società per gli investimenti in ricerca e sviluppo devono risultare uguali e/o superiori al 15% (in precedenza la cifra era fissata al 20%) del maggior valore tra costo e volume totale della produzione;
  • l’insieme dei dipendenti e dei collaboratori, a qualsiasi titolo, impiegati nella start-up deve essere, in percentuale pari e/o superiore ad 1/3 della forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che, in possesso del titolo di laurea, abbia comunque svolto attività di ricerca certificata da almeno 3 anni, in Italia o all’estero;
  • la società, come previsto dal D.l. 76/13, deve essere titolare, ovvero depositaria e/o licenziataria, di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale (recentemente, l’ambito di titolarità dei diritti di privativa industriale è stato esteso anche ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratori) direttamente afferenti all’oggetto sociale ed all’attività d’impresa.

La Legge 33/15 ha, poi, introdotto in materia di start-up innovative una disciplina di favore, più semplificata, per ciò che concerne la forma dell’atto costitutivo, che potrà, infatti, essere redatto mediante atto pubblico ovvero con atto sottoscritto, secondo le modalità di cui all’art. 24 del D.lgs. 82/05, digitalmente.

Start Up Innovative: Benefici e Incentivi Fiscali

  • Detrazioni IRPEF:
    Per le persone fisiche è prevista la possibilità di portare in detrazione, ai fini Irpef, il 19% della somma complessivamente investita nella start-up innovativa (con un importo massimo detraibile che, per ciascun periodo di imposta e per almeno due anni, non potrà superare i 500.000 €).
  • Deducibilità IRES:
    Le persone giuridiche possono beneficiare di una deducibilità, ai fini Ires, del 20% dell’importo investito (con investimento massimo deducibile non superiore ad € 1.800.000 per almeno due anni, in ciascun periodo d’imposta).

 

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